La diffusione, principalmente sul mercato tedesco e svizzero, di modelli di business aventi ad oggetto la commercializzazione di licenze d’uso di programmi software “di seconda mano” ha acceso, negli ultimi anni, il dibattito tra gli addetti ai lavori circa la possibilità e le modalità di cessione delle opere dell’ingegno di carattere digitale tutelate dalla normativa sul diritto d’autore.

Tale pratica è stata definitivamente legittimata da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-128/11 del 3 Luglio 2012), la quale, dopo aver vagliato la natura giuridica degli accordi di licenza software diffusi nella prassi, ha stabilito l’esaurimento, all’atto della prima vendita, del diritto esclusivo di distribuzione dell’autore del software coperto da licenza d’uso, che non potrà quindi opporsi alla rivendita delle licenze “usate”.

Il mercato del software “second hand” costituirà senz’altro una vera e propria trasformazione del mondo del software proprietario, consentendo alle aziende di estrarre valore dalle immobilizzazioni software e, al contempo, risparmiare sull’acquisto delle licenze.

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